Quando avevo 15 anni, e non 16, avevo una SIM per ognuno degli operatori allora esistenti, che erano Telecom Italia mobile, Omnitel Pronto Italia e Wind telecomunicazioni. Il 16 maggio 2000, primo giorno di lancio del lancio del servizio di telefonia mobile Blu, avevo compiuto da pochi giorni 16 anni e attivai una SIM di tale operatore. Il limite all'epoca era di 15 anni perché era semplicemente l'età alla quale veniva rilasciata la carta di identità. Oggi il limite è previsto da una specifica norma europea, all'interno del GDPR (reg. 2016/679/UE), che lo fissa a 13 anni, innalzabile sino a 16 dagli stati membri. L'Italia, con d.lgs. 101/2018, lo ha innalzato a 18 anni. Nonostante quanto sopra, molti operatori non consentono l'intestazione a minori di anni 18; tra questi Vei (Ho. mobile) prevedeva come limite 16 anni sicuramente sino al 2020, poi di punto in bianco (ma non saprei dire esattamente quando) ha innalzato l'età a 18 anni per le sole utenze attivate a distanza e, infine, per tutte. A mio avviso tale scelta non è legittima sotto diversi profili: 1. è vero che l'imprenditore può legittimamente decidere di non voler contrarre con minorenni (essendo il contratto annullabile su richiesta dei genitori o dello stesso minorenne dopo che è diventato maggiorenne), ma il problema dell'intestazione anagrafica delle utenze telefoniche non risponde solamente all'esigenza di identificare il cliente (d'altronde, si può contrattare pure in forma anonima), ma è una registrazione che l'operatore effettua per motivi legali. Se il problema è il contratto, l'operatore potrebbe semplicemente richiedere che il contratto venga sottoscritto dal genitore e ciononostante l'utenza in re ipsa sia intestata al minorenne, magari prevedendo che questo subentri nel contratto (e dunque nelle obbligazioni economiche) automaticamente al compimento della maggiore età. È tuttavia importante sapere chi è l'effettivo utilizzatore della carta SIM poiché se questi commette un reato bisogna agevolare l'autorità giudiziaria nelle attività di indagini (ricordo che la responsabilità penale scatta a 14 anni, non a 18 come alcuni erroneamente credono). 2. le telecomunicazioni rientrano senza ombra di dubbio nella sfera dei cosiddetti diritti esistenziali, che sono personalissimi e non necessitano dell'autorizzazione parentale per essere esercitati, in quanto non richiedono la capacità di agire. Secondo la dottrina e parte della giurisprudenza, la contrattazione con minore di età o comunque incapace di agire al fine di esercitare diritti soggettivi di questa natura, purché n non comporti rilevanti scostamenti patrimoniali, è pienamente valida qualora il soggetto abbia la maturità necessaria per esercitarli in autonomia, in quanto finalizzata all'affermazione della propria personalità nel contesto sociale.
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